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Domanda Segreto professionale (forse) violato.

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11 Anni 6 Mesi fa - 11 Anni 6 Mesi fa #38396 da Argon
Segreto professionale (forse) violato. è stato creato da Argon
Salve :)

C'era una volta... un paziente che stava seguendo una terapia prescritta dal suo medico.

Capita che il medico va a farsi una breve villeggiatura. Purtroppo, proprio in quei giorni il paziente subisce un peggioramento, lui pensa dovuto alle cure in atto, tanto da ricorrerre alla guardia medica per i dolori. Dopo, il paziente invia un sms al medico che beato si gode la gita informandolo delle sue condizioni. Il medico richiama dal suo cellulare il telefonino del suo paziente... ma il malato non è ben disposto e si rivolge al dottore in modo sgradevole, compreso un epiteto!

Il dottore se la prende di brutto e querela il paziente. Beh.... direte, una chiamata telefonica da cellulare a cellulare... dove sta la prova per sostenere un'azione legale?

Ebbene, la testimone è la moglie del dottore, che era seduta vicinissima a lui mentre effettuava la telefonata. :ohmy: :blink:

Ora, mi chiedo, e soprattutto chiedo a voi. E' mai possibile che un medico che riceve un messaggio da un suo paziente, dal contenuto inequivocabile, non possa trovar di meglio che richiamare, giustamente, ma stando così vicino alla propria moglie tanto che questa possa sentire la conversazione anche senza viva-voce:?

Il tutto è stato riportato per iscritto nella querela. Però, dico, può passare il "concetto" che nel rapporto medico-paziente, il medico si tiene incollata la moglie al telefonino mentre parla col paziente :?:

Stando alla normativa sulla Privacy è perfino vietato far sentire ad altri le normali conversazioni telefoniche, anche quelle più leggere e senza contenuti sensibili, senza prima aver avvisato l'interlocutore.

Quali sono secondo voi, se ci sono, i profili penali e di responsabilità deontologica di cui il medico potrebbe essere chiamato a rispondere ?


Thanks
Ultima Modifica 11 Anni 6 Mesi fa da Argon.

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11 Anni 6 Mesi fa #38398 da elena
Risposta da elena al topic Segreto professionale (forse) violato.
Il paziente avrebbe dovuto scusarsi immediatamente per la sua villania, tanto più che il medico aveva fatto il suo dovere richiamando immediatamente il paziente, quindi mostrando premura professionale incontrovertibile. Qualora il medico avesse esercitato il suo diritto di querela di parte può sempre ritirarla se il paziente si scusa profusamente ed adeguatamente, che è quello che suggerirei di fare, perché il medico ha ragioni da vendere, invece di andare a cavillare se legalmente tale querela è sostenibile per violazione del codice sulla privacy, ovvero deontologico o penale.
E questo per una questione di educazione e buon senso prima che giuridica.
Se andiamo a vedere un po' i vari codici, premesso che non sono un avvocato, posso ricordare al paziente che
La violazione del segreto richiede il dolo (la colpa non è sufficiente a costituire questo delitto) che consiste nella volontà di rivelare il segreto o di impiegarlo a proprio o altrui profitto, con la consapevolezza di agire senza giusta causa. non occorre neppure che il nocumento abbia ad avverarsi, è sufficiente che dalla rivelazione sorga il pericolo anche remoto di un danno ingiusto, materiale o morale, per il titolare del segreto.
Sotto il profilo penalistico, per dichiarare il medico punibile, occorre che sussistano tutte queste condizioni:
-che abbia rivelato un segreto appreso in ragione della professione;
-che lo abbia rivelato senza giusta causa, ovvero a proprio o altrui profitto;
-che la rivelazione possa provocare un nocumento al paziente.

Per il Codice deontologico la violazione del segreto sussiste indipendentemente dal proprio profitto o dall'altrui danno; non occorre neppure che il danno provocato sia ingiusto; ogni danno che derivi al paziente dalla violazione del segreto costituisce un'aggravante ed in questo si avvicina molto a quanto previsto dal c.p. per la rilevazione di un segreto d'ufficio da parte di un pubblico ufficiale o di persona incaricata di un pubblico servizio.
La norma prevede infatti tre possibili fattispecie:
1) rivelazione colposa generica;
2) rivelazione colposa specifica o dolosa comune;
3) rivelazione dolosa per profitto patrimoniale, non patrimoniale o per cagionare ad altri un danno ingiusto.

Quindi il paziente deve dimostrare il danno derivatogli in questo caso per rivelazione colposa generica ( non c'è dolo)
Inoltre poiché
L'obbligo del segreto vige non solo per il medico ed i suoi collaboratori, ma anche per le persone a lui vicine (moglie, domestici, figli); è comunque dovere del medico vigilare sia sul comportamento di queste persone sia sulla conservazione dei documenti clinici affinchè non si verifichi una diffusione colposa di notizie cliniche.
Il paziente capisce da sè che qui non c'è diffusione dolosa nè colposa per prossimità del congiunto, tenuto comunque al rispetto della privacy

Ciò detto, l'articolo 594 cp prevede che


Se una persona viene lesa nel suo onore o decoro (per es. nei suoi confronti vengono usate parolacce o espressioni offensive, ovvero viene offesa tramite comunicazioni telefoniche o scritte, ad es. lettera).

PENA: reclusione fino a 6 mesi e multa fino a € 516

Ovvero: reclusione fino a 1 anno e multa fino a € 1.032, se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato cioè: c’è la possibilità che il giudice aumenti le pene qualora l’offesa sia commessa in presenza di più persone

QUERELA (entro 90 giorni)

Ritengo pertanto un buon consiglio suggerire al paziente oltretutto consapevole che quanto ha detto possa costituire un reato contro la persona giuridicamente rilevante e prevalente, a mio modo di vedere, su altro diritto, debba immediatamente promuovere tutto quanto in suo potere per declinare al meglio le sue scuse e renderle tali da "agevolare" il ritiro di querela di parte.
( ma che diamine gli hai detto per provocare una simile disastrosa reazione?)

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11 Anni 6 Mesi fa - 11 Anni 6 Mesi fa #38402 da Argon
Risposta da Argon al topic Segreto professionale (forse) violato.

elena ha scritto:
( ma che diamine gli hai detto per provocare una simile disastrosa reazione?)



:huh: :? ... sei fuori strada ;)


Grazie asssaiiii per tutto il resto, cmq non esaustivo.
Ultima Modifica 11 Anni 6 Mesi fa da Argon.

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11 Anni 6 Mesi fa #38408 da Argon
Risposta da Argon al topic Segreto professionale (forse) violato.
[quote="elena" post=38398
( ma che diamine gli hai detto per provocare una simile disastrosa reazione?)[/quote]


Anzi, pensandoci bene.

Dato che ti piace fare la sputasentenze sulla "villania" altrui, ora commentati da sola. Vorrei proprio vedere se davanti un giudice avresti pronunciato lo stesso "commento"?

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11 Anni 6 Mesi fa #38411 da Argon
Risposta da Argon al topic Segreto professionale (forse) violato.
LEGGE 8 aprile 1974, n. 98
Tutela della riservatezza e della liberta' e segretezza delle comunicazioni. (GU n.97 del 12-4-1974 )

Art. 2.

L'articolo 617 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 617. - (Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di
comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche)
. -
Chiunque, fraudolentamente, prende cognizione di una comunicazione o
di una conversazione, telefoniche o telegrafiche, tra altre persone o
comunque a lui non dirette,
ovvero le interrompe o le impedisce e'
punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la stessa pena si
applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione
al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni o
delle conversazioni indicate nella prima parte di questo articolo.
I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si
procede d'ufficio e la pena e' della reclusione da uno a cinque anni
se il fatto e' commesso in danno di un pubblico ufficiale o di un
incaricato di un pubblico servizio nell'esercizio o a causa delle
funzioni o del servizio, ovvero da un pubblico ufficiale o da un
incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con
violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi
esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato".

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11 Anni 6 Mesi fa #38413 da Cecilia
Risposta da Cecilia al topic Segreto professionale (forse) violato.

Argon ha scritto: LEGGE 8 aprile 1974, n. 98
Tutela della riservatezza e della liberta' e segretezza delle comunicazioni. (GU n.97 del 12-4-1974 )

Art. 2.

L'articolo 617 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 617. - (Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di
comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche)
. -
Chiunque, fraudolentamente, prende cognizione di una comunicazione o
di una conversazione, telefoniche o telegrafiche, tra altre persone o
comunque a lui non dirette,
ovvero le interrompe o le impedisce e'
punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
...


in questo caso, si puó parlare di fraudolenza ? a mio modesto parere no, (non sono avvocato)
ma se leggo con attenzione la risposta di Elena, che a me sembra alquanto esaustiva, si trova che

Per il Codice deontologico la violazione del segreto sussiste indipendentemente dal proprio profitto o dall'altrui danno; non occorre neppure che il danno provocato sia ingiusto; ogni danno che derivi al paziente dalla violazione del segreto costituisce un'aggravante ed in questo si avvicina molto a quanto previsto dal c.p. per la rilevazione di un segreto d'ufficio da parte di un pubblico ufficiale o di persona incaricata di un pubblico servizio.
La norma prevede infatti tre possibili fattispecie:
1) rivelazione colposa generica;

Quindi il paziente deve dimostrare il danno derivatogli in questo caso per rivelazione colposa generica ( non c'è dolo)

il paziente puó dimostrare un danno?

Inoltre poiché
L'obbligo del segreto vige non solo per il medico ed i suoi collaboratori, ma anche per le persone a lui vicine (moglie, domestici, figli); è comunque dovere del medico vigilare sia sul comportamento di queste persone sia sulla conservazione dei documenti clinici affinchè non si verifichi una diffusione colposa di notizie cliniche.

ma sono state diffuse notizie cliniche?

Il paziente capisce da sè che qui non c'è diffusione dolosa nè colposa per prossimità del congiunto, tenuto comunque al rispetto della privacy


da quanto scrivi, la moglie del medico ha testimoniato che il paziente ha offeso il medico telefonicamente (epiteto)
ma esiste una prova che ci sia stata una diffusione colposa di notizie cliniche?

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