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In un forum che tratta di salute e malattie, può succedere che improvvisamente qualcuno offra la soluzione tanto agognata, via mail o via messaggio privato.
DIFFIDATE sempre, controllate, ricercate e chiedete. Chiedete ad altri foristi se per caso conoscono questo prodotto, chiedete se esistono dei test e delle testimonianze attendibili.
Domanda Segreto professionale (forse) violato.
- Argon
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Cecilia ha scritto:
Tu come la vedi? :lol:
D'ora in poi quando parlerò col mio medico, avvocato, commercialista, prima di tutto gli chiederò chi è presente intorno a lui, e a quale distanza. Poi, come è regolato il volume del suo cellulare, in quale ambiente si trova (all'esterno con traffico o all'interno senza rumori di copertura), ecc
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- Argon
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Tratto dal blog "Dentista a Roma"
Il paziente durante una visita è libero di farsi visitare e di comunicare con l'odontoiatra senza paura che quello che dice o che ciò che il medico vede o intuisce sia comunicato ad altri, inclusi i familiari del paziente.
Il medico ha l'obbligo di mantenere assoluta riservatezza su tutto quanto vede, sente o conosce riguardo un paziente e la sua famiglia in funzione del ruolo professionale che egli svolge, prima ancora di essere un obbligo giuridico penalmente rilevante, è un obbligo morale che deriva dall'etica deontologica infatti è codificato nell’art. 9 del codice deontologico: “…Il medico deve mantenere il segreto su tutto ciò che è affidato a lui e può conoscere in virtù della sua attività…”.
In base al “diritto alla riservatezza” successivamente integrato dalla “legge sulla privacy” (n. 675, del 1996), i dati sensibili, in particolare quelli riguardanti la salute e la sessualità, vanno tutelati anche a livello di raccolta e diffusione.
Il segreto infatti è un valore insito nel rapporto medico-paziente, intimamente legato alla fiducia che il malato potrà riporre nel medico.
Il fondamento etico del segreto professionale deriva dalle più antiche tradizioni mediche, essendo tra gli elementi costitutivi del Giuramento di Ippocrate: "... E quanto vedrò e udirò esercitando la mia professione, e anche al di fuori di essa nei miei rapporti con gli uomini, se mai non debba essere divulgato attorno, lo tacerò ritenendolo alla stregua di un sacro segreto...”.
Art. 622 c.p. (Rivelazione di segreto professionale)
"Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da 600.000 a 1.000.000. Il delitto è punibile a querela della persona offesa.".
Al di là della sanzione, la condanna per tale delitto può comportare fin’anche l’interdizione temporanea dalla professione, cui può seguire la perdita dell’abilitazione all’esercizio professionale.
Il reato di rivelazione del segreto è punibile a querela della persona offesa e rientra tra i delitti contro la libertà individuale ed in particolare contro l’inviolabilità dei segreti.
Per segreto deve intendersi ogni notizia che una persona ha interesse che non sia divulgata e, perciò, non soltanto fatti inerenti la salute del paziente, ma ogni altra notizia sulle abitudini di vita, su fatti economici, familiari, sociali o altro che, se divulgata, potrebbe produrre nocumento al paziente. Il reato è punibile soltanto se viene commesso con dolo, cioè con la coscienza e la volontà di rivelare il segreto o di impiegarlo a proprio od altrui profitto, mentre non è necessario che vi sia l'intenzione di produrre nocumento.
Inoltre si tratta di un reato di pericolo, e non di danno come la maggior parte di quelli previsti dal nostro codice, non è necessario che il nocumento derivante dalla rivelazione si verifichi, poiché è sufficiente che si concretizzi il pericolo, anche remoto del verificarsi di un danno morale o materiale per il titolare del segreto.
L'obbligo del segreto non vige soltanto per il medico ma anche per altre categorie di persone: difatti con la dizione "per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte" si intende estendere il vincolo della segretezza non solo al medico nell'esercizio della sua professione ma anche ad altre figure professionali e non, quindi l'obbligo di segreto è esteso ad assistenti, segretarie ecc.
Con l’espressione “avendo notizia”, il legislatore intende comprendere qualsiasi modalità con cui il sanitario può venire a conoscenza dello del segreto, quindi se vengo a conoscenza di un segreto di Tizio tramite Caio sono ugualmente tenuto a tenere il segreto; Con la dizione di "stato" vengono intese anche quelle persone che, in virtù di una loro particolare condizione, possono venire a conoscenza di un segreto che riguarda un'altra persona: è questo il caso degli studenti di medicina, dei familiari dei medici o dei loro conviventi o dipendenti i quali hanno tutti l'obbligo di mantenere riservate le notizie che apprendono appunto in virtù del loro ruolo sociale.
Sono poi tenute a mantenere il segreto professionale quelle persone che ne vengono a conoscenza per ragione del proprio "ufficio" quello cioè del tutore, del curatore, del giudice o del consulente tecnico.
Con la dizione “professione” si intende fare riferimento alle figure professionali sanitarie principali (medico, odontoiatra, farmacista, veterinario) e a quelle secondarie (ostetrica, infermiere professionale, ecc.), mentre per le “arti” ci si riferisce, infine, a tutte quelle arti sanitarie ausiliarie quali, ad esempio, l'odontotecnico o il tecnico di radiologia.
Il vincolo di mantenere il segreto non viene meno con la risoluzione del rapporto tra il medico ed il paziente e tanto meno dopo la morte del paziente. Neanche la cancellazione dall’albo professionale esime moralmente il medico dagli obblighi espressi dall’art. 9.
Il segreto può però essere trasmesso; è cioè possibile rendere partecipi del segreto altre persone interessate allo stesso caso, anch'esse vincolate dal medesimo obbligo.
Il Codice Deontologico precisa, a tal proposito, nell’art. 11 che non costituisce violazione del segreto professionale la trasmissione di dati medici per motivi inerenti l’organizzazione e il controllo dei servizi assistenziali e sanitari, purché tale comunicazione avvenga nell'ambito dei servizi medesimi, secondo la prassi prevista nell'interesse del paziente, che ne richiede espressamente o ne autorizza implicitamente la trasmissione. E' quindi possibile comunicare il segreto ad altri medici se questo serve per offrire le appropriate cure al paziente.
Non è poi considerata violazione del segreto professionale la pubblicazione o la comunicazione, a scopo scientifico, di casi clinici, purché vengano questi illustrati tralasciando adeguatamente tutte quelle indicazioni che potrebbero consentire, in qualsiasi modo, l’identificazione del paziente (art.10 c.d.). Quindi senza mostrare il nome del paziente, coprendo gli occhi e segni caratteristici nelle foto.
Quindi i pettegoli sono avvisati!
La sostanziale importanza del segreto professionale sta nel fatto che il paziente deve essere libero e sicuro di poter parlare con il medico anche di situazioni o abitudini imbarazzanti, di comunicare in modo completo informazioni sul proprio stato di salute come essere affetto da determinate malattie o infetto da virus pericolosi (vedi Epatite varie e HIV). Tutto questo permette all'odontoiatra di fare una migliore diagnosi e di attuare maggiori misure per la sicurezza del paziente, propria ed altrui.
In linea con questo è sempre preferibile che i familiari del paziente non siano presenti durante, o almeno per parte, della durata della visita.
Un esempio semplice e frequente è la condizione di fumatore, in genere chiaramente visibile ad un dentista: molti pazienti chiedono di non comunicare ai familiari di avere questa abitudine.
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- Clara
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Io gli chiederei anche se per caso fosse abitato da una entità, ci pensi? con tutti gli indemoniati che ci sono in giro, quante testimonianze inopportune...D'ora in poi quando parlerò col mio medico, avvocato, commercialista, prima di tutto gli chiederò chi è presente intorno a lui, e a quale distanza. Poi, come è regolato il volume del suo cellulare, in quale ambiente si trova (all'esterno con traffico o all'interno senza rumori di copertura), ecc
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Clara ha scritto:
Io gli chiederei anche se per caso fosse abitato da una entità, ci pensi? con tutti gli indemoniati che ci sono in giro, quante testimonianze inopportune...
E gli "angeli custodi" non ce li metti, pure quelli sono parecchio impiccioni...
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Argon ha scritto:
elena ha scritto: ( ma che diamine gli hai detto per provocare una simile disastrosa reazione?)
Anzi, pensandoci bene.
Dato che ti piace fare la sputasentenze sulla "villania" altrui, ora commentati da sola. Vorrei proprio vedere se davanti un giudice avresti pronunciato lo stesso "commento"?
Guarda Elena, mi spiace per questa marcatura troppo incisiva con la quale ho ribattuto.
Ti spiego il perchè, ho voluto mettermi dalla parte del soggetto più debole, cioè il paziente = colui che patisce!
In certe condizioni non dico che sia lecito esagerare con i toni... ma ci può stare, diciamo come effetto collaterale :whistle: Tanto più se psicologicamente ci si sente vittime dell'altrui negligenza, magari tutto da provare, ma sotto stress le cose ti appaiono in maniera deformata.
Allora, chi è in una posizione "dominante", cioè il Dottore, secondo me avrebbe l'obbligo della comprensione, gli impone il suo stesso status di essere al di sopra delle reazione estemporanee di chi è appannato, obnubiliato dal dolore, dalla sofferenza che gli fa venir meno la pacatezza.
A meno che il dottorino, tale si è haimé dimostrato... non abbia la coda di paglia :!: :whistle:
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- elena
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se il paziente pensa che il medico sia negligente, basta cambiarlo. Non c'è bisogno di pigliar fuoco (reazione che mi fa pensare a una stasi di fegato/cistifellea: non è che tocca sopportare, solo si deve essere meno diretti ma più incisivi)
Se uno è un incapace manifesto, si va sll'Asl e lo si disdice ( non fa piacere a nessuno ti assicuro)
Certo che il paziente patisce, ma bisogna anche che si prenda le sue responsabilità (mettiti un attimo solo nei panni del medico: che faresti? Lascia perdere le giustificazioni derivanti dal patimento della malattia, ma se uno ti pigliasse a mal parole , se tu pensassi di aver fatto tutto quanto in tuo potere, essendo oltretutto in vacanza, che faresti? Ti prenderesti le parolacce senza colpo ferire? Saresti un quasi santo in via di beatificazione :laugh: se invece il paziente pensa che il medico non ha fatto il suo dovere secondo scienza e coscienza ( io dovrei vivere nei tribunali se facessi come questo ipotetico paziente, visto le esperienze persino drammatiche di certe loro azioni al limite della truffa) invece di sentirsi oltraggiato, si piglia la responsabilità del proprio stato e va a cambiare medico, civilmente e possibilmente con distacco , prima di farsi venire un versamento di bile. Anzi guarda lo porrei come un atto di salvaguardia della propria salute.
Il medico anche ha esagerato con la querela, (per questo mi chiedevo che diamine di sequela impertinente di improperi possa aver scatenato tanto risentimento). Tuttavia ancora una volta ritengo, stando dalla parte del paziente, che mettersi a controquerelare non solo toglie energie alla guarigione, ma rischia di vanificarsi in una perdita secca in quanto gli spetta l'onere di provare il dolo (guardati pure l'articolo Sulla ammissibilità o meno dei testimoni) ... Meglio un win -win, scuse e ritiro querela, poi cambio medico, così il messaggio è partito forte e chiaro e anche il paziente può dichiararsi soddisfatto (il medico prende meno soldi e perde di prestigio)
Spero comunque di aver contribuito a fare chiarezza, questo solo lo scopo, non altro
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